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Trattamento economico del personale della Guardia di Finanza – riconoscimento del c.d. “trascinamento” dell’indennità supplementare per operatori subacquei (art. 9, Legge 23 marzo 1983,n. 78).

Marzo 29, 2026
in In evidenza, Primo piano
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La scrivente Organizzazione Sindacale, nell’esercizio delle proprie prerogative di tutela e valorizzazione del personale del Corpo, desidera sottoporre alla cortese attenzione delle SS.LL. una questione di peculiare rilevanza riguardante l’armonizzazione del trattamento economico spettante alla componente subacquea del Corpo.
La preminenza di tale specialità trova il suo fondamento nel ruolo cardine che la Guardia di Finanza riveste quale unica “Polizia del Mare” italiana. Tale esclusività attribuisce ai nostri operatori subacquei responsabilità uniche nel panorama nazionale, impegnandoli in attività di polizia giudiziaria, contrasto ai traffici illeciti, sicurezza delle infrastrutture sottomarine, etc. in scenari di estrema complessità. Il valore strategico di tale funzione è stato ribadito dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Sen. Nello Musumeci, in occasione del 250° anniversario di fondazione del Corpo – evento che ha visto in Gaeta una delle tre tappe celebrative di rilievo nazionale – definendo la “dimensione subacquea” un settore di preminente interesse dello Stato.
Tuttavia, si osserva come l’attuale quadro normativo presenti ancora un’ingiustificata incongruenza rispetto al meccanismo del cosiddetto “trascinamento”. Mentre tale istituto è pacificamente riconosciuto per le indennità operative di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della Legge 78/1983(1), l’indennità supplementare prevista dall’art. 9 della medesima legge resta tuttora esclusa da tale beneficio a causa, tra l’altro, della limitazione contenuta nell’art. 3, comma 72, della Legge 350/2003. Ne consegue che, al termine del periodo di impiego specialistico o all’atto del transito in
quiescenza, il personale non veda preservata quella quota di reddito che pure è correlata a un’attività intrinsecamente usurante, secondo i principi generali di cui al D.Lgs. 374/1993 e ss.mm.
Il SIAF ritiene che il superamento di tale interpretazione restrittiva rappresenti un atto di doveroso riconoscimento che si colloca nel solco dell’impegno trasversale e organico assunto da questa Organizzazione per la revisione e l’armonizzazione delle indennità operative di tutto il personale del Corpo, contribuendo a valorizzare le diverse specialità, patrimonio e ricchezza professionale inestimabile. Ciò rappresenterebbe un segnale di coerenza tra le alte finalità istituzionali e l’effettiva cura del benessere dei Finanzieri.
Tutto ciò premesso, il SIAF confida in un intervento dell’Amministrazione volto a favorire l’integrazione normativa necessaria a includere l’indennità supplementare per operatori subacquei di cui all’art. 9 della Legge 78/1983 nel regime del trascinamento.

  1. “Oltre al trascinamento delle indennità operative “fondamentali” (imbarco, aeronavigazione e volo), con l’art. 5, comma 10, del d.P.R. n. 163/2002 è stato introdotto – a far data dal 1° gennaio 2002 – il “trascinamento” delle indennità supplementari relative al volo (pronto intervento aereo, per piloti collaudatori, per istruttori di volo o specialità), specificatamente previste nei primi cinque commi dell’art. 13, della legge n. 78/1983, ed esteso al Corpo in virtù dell’art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 164/2002. […] Attualmente, per il Corpo della Guardia di finanza, gli emolumenti interessati alla maggiorazione sono le indennità: (a) c.d. fondamentali, quali le indennità di imbarco, di imbarco in
    soprannumero, di supporto al dispositivo navale (c.d. “mezzo imbarco”), di aeronavigazione e di volo; (b) supplementari al volo, quali quelle per pronto intervento aereo e per piloti istruttori di volo o di specialità […]” (v. Compendio sul trattamento economico accessorio ed. vigente).
    ↩︎

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Tags: Guardia di Finanzaindennitàpolizia del mareSIAFsiafinanzieriSindacatoSindacato Guardia di Finanzatutela del personale

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