Pregiatissimi,
il Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri, nell’esercizio delle sue prerogative di tutela e con l’intento di prevenire l’insorgere di estesi contenziosi, intende sottoporre alla Vostra valutazione la necessità di un intervento correttivo sulla prassi applicativa riguardante l’indennità di imbarco (e altre connesse: es. indennità supplementare di fuori sede, presenza esterna, etc.), peraltro avente anche profili di tipo previdenziale.
Riteniamo, con ogni rispetto, che l’Amministrazione debba prendere atto che le circolari non abbiano alcuna attitudine a modificare le norme primarie e che, pertanto, la questione della spettanza va risolta esclusivamente sulla scorta di una corretta esegesi della Legge.
In questa particolare cornice, vale la pena evidenziare che della c.d. “indennità di supporto logistico”, art. 66, co. 2, d.P.R. 254/99, ce ne siamo già occupati.
La norma primaria, l’art. 4 della Legge 23 marzo 1983, n. 78, dispone chiaramente che l’indennità spetta al personale “imbarcato”. La ratio della norma è inequivocabile: compensare l’atipicità e il particolare disagio derivante da prestazioni di servizio svolte a bordo di una piattaforma navale, con quanto intuitivamente ne consegue. Se la finalità è questa, ne deriva che l’indennità spetti, secondo legge, in ragione dell’effettiva presenza a bordo del militare, senza altri orpelli.
Tale principio di effettività è stato recepito anche per la Guardia di Finanza dall’art. 3, comma 18-bis, del D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla Legge n. 472/1987 (poi dal d.P.R. 11 ottobre 1988), e confermato dalle stesse disposizioni applicative interne (il vigente Compendio sul trattamento economico accessorio del personale), le quali prevedono che, anche in caso di provvedimenti di “imbarco in soprannumero”, la spettanza sia limitata ai giorni di effettivo impiego.
Sottolineiamo che, pur riconoscendo che il provvedimento di “imbarco in soprannumero” per motivi di carattere tecnico-operativo, logistico e addestrativo (v. cap. 2, pag. 6 del Compendio citato) possa trovare un ragionevole motivo d’esistenza in un’ottica di gestione organizzativa interna, l’emissione e la tempestiva emanazione di tale atto resta un’incombenza dell’Amministrazione, la quale ha il preciso dovere di provvedere per tempo. Non può in alcun modo derivare nocumento retributivo all’operatore per un’eventuale ritardo gestionale, poiché il diritto economico è direttamente rapportabile alla mansione espletata e al disagio sopportato, in aderenza al principio costituzionale della giusta retribuzione e della legge menzionata.
Conseguentemente, l’indennità spetta al personale “effettivamente” imbarcato (tout court), senza che limitazioni tratte da circolari possano annichilire la norma di rango primario. È un dovere ineludibile dell’Amministrazione, pertanto, riconoscere tale diritto a tutte le figure che, pur non facendo parte dell’equipaggio fisso, dovessero essere chiamate a fornire – anche occasionalmente – il loro indispensabile e professionale apporto a bordo; ci riferiamo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a figure come Armieri, Armaioli, Infermieri, Istruttori di tiro, Medici, etc., la cui presenza è funzionale e necessaria per garantire l’operatività e la sicurezza di bordo, onorando il fondamentale principio del “Safety First” che vige, soprattutto, durante particolari attività. Tali militari, sopportando il medesimo disagio del personale componente l’equipaggio, sono legittimi destinatari degli stessi benefici economici.
Il SIAF intende stimolare un dialogo costruttivo per una rapida, chiara e definitiva risoluzione. Propone formalmente l’istituzione di un tavolo tecnico urgente per definire procedure chiare e omogenee che garantiscano la piena e corretta applicazione della Legge n. 78/1983 su tutto il territorio nazionale. Confida che un intervento immediato, frutto di una collaborazione proattiva, sia la via migliore per tutelare i diritti del personale e prevenire l’insorgere di un esteso, oneroso e probabile contenzioso giurisdizionale.










