La scrivente Organizzazione Sindacale, rappresentativa del personale del Corpo, sta ricevendo numerose segnalazioni da propri iscritti e non, in possesso di specializzazioni, che alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali (TAR Sicilia e CGA Sicilia), ben consci del divieto di estensione automatica a terzi del giudicato amministrativa, rivendicano il diritto a vedersi riconosciuta l’indennità di supporto logistico di cui al comma 2 dell’art. 66 DPR 254/99, poiché seppur non in forza in reparti navali e non rientranti nelle disposizioni di diritto interno che regolano la materia, (allegato 2 della circolare in trattazione) svolgono attività d’impiego “effettivo” presso comandi e reparti che svolgano funzioni di supporto ai dispositivi navali (a mero titolo d’esempio, coloro che hanno specializzazioni MST).
Secondo il D.P.R. 254/1999, art. 66, comma 2, al personale specializzato delle forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico amministrativi a supporto del dispositivo navale, compete l’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. 11 ottobre 1988 punto b) dell’annessa tabella A, nella misura del 50 % con le modalità previste per il personale imbarcato.
Al riguardo, la Circolare 316490 del Comando Generale VII Reparto – Ufficio Navale/AA.GG, al punto 4 prevede che “al personale operante nel Comparto navale, in possesso di una delle specializzazioni del Servizio Navale di cui al pertinente allegato della circolare 123000/edizione 2005 recante “Norme generali e particolari sull’addestramento della Guardia di Finanza “ e successive modifiche ed integrazioni, effettivamente impiegato in modo esclusivo nei Comandi, Reparti ed articolazioni logistico/addestrative a supporto del dispositivo navale, allorquando non percettore dell’indennità di “imbarco”, di cui al combinato disposto dell’art. 4 della Legge78/83 e del D.P.R. 11 ottobre 1988 o, in alternativa, dell’indennità di “trascinamento”, di cui al combinato disposto dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 254/99, compete l’indennità di cui all’art. 66, comma 2, del citato D.P.R. 254/99”.
Tuttavia, immutato il quadro normativo di riferimento, tale circolare, emanata dal Comparto Aeronavale, risulta limitata nella sua applicazione allo stesso comparto, precludendo, di fatto, il riconoscimento dell’indennità in questione al personale del contingente ordinario in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata disposizione.
Infatti, anche la Circolare n. 27438 del 22.02.01 del Comando Generale – Servizio Amministrativo I Divisione, inequivocabilmente, chiarisce che l’articolo 66 non discrimina il contingente di appartenenza del militare, ma prevede quali presupposti legittimanti il possesso di una specializzazione e l’effettivo impiego in modo esclusivo nei Comandi e Reparti logistico-amministrativi a supporto del dispositivo navale, individuati con l’allegato 1, e, di conseguenza, estende l’indennità a tutto il personale del Corpo, avente i requisiti, anche non appartenente al continente di mare.
Inoltre, la Circolare 283106 del 21.08.03 del Comando Generale – Servizio Amministrativo I Divisione, a proposito dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per fruire del beneficio, stabilisce che:
Sotto il primo profilo, la norma in argomento è stata genericamente formulata per esser adattata a tutte le Forze di Polizia che, a differenza del Corpo, non hanno uno specifico contingente di mare ed assimila la specializzazione di radiomontatore a quella analoga del comparto navale;
Sotto il secondo profilo, l’effettivo impiego, in modo esclusivo, nei Comandi e Reparti logistico-amministrativi a supporto del dispositivo navale è costituito anche tra quelli presso i Reparti Logistici.
Pertanto, deve sottolinearsi come lo stesso Comando Generale, a proposito della
disciplina delle indennità di ordine pubblico (circolare n. 123031 datata 24/04/2013 Comando Generale / VI Reparto – Aff. Giuridici e Legislativi / Uff. Tratt. Econ. Pers. in Servizio), accolga il criterio ermeneutico del Consiglio di Stato, il quale, per l’ammissibilità della cumulabilità delle indennità, attribuisce rilievo determinante all’attività svolta ed alle relative disagiate condizioni d’impiego.
A corredo e sostegno delle argomentazioni precedenti, si espone di seguito l’iter amministrativo perseguito dal personale specializzato MST del Reparto T.L.A. Sicilia.
Tale procedura ha avuto avvio a seguito della presentazione dell’istanza in data 18.09.2014, finalizzata al “riconoscimento e la successiva corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 66, co. 2, DPR 254/1999, C.d. “indennità di supporto logistico”.
A tale istanza, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia — Ufficio Amministrazione — Sezione trattamento economico, con nota datata 23.03.2015 rispondeva con un “Preavviso di rigetto”, ritenendo che vi fosse la mancanza del requisito oggettivo, “consistente nella previsione organica di personale specializzato del contingente di mare in seno alla Sua Articolazione appartenenza”. Alla luce della Sentenza nr. 00070/2025 Reg. Prov.Coll. e nr. 01588/2021 Reg.Ric. del T.A.R. Sicilia, si rileva che i ricorrenti – inquadrati nella medesima posizione dell’odierno istante – hanno ottenuto pronunce favorevoli in entrambi i gradi di giudizio. In tali decisioni è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione dell’indennità in oggetto, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della stessa e alla rifusione delle spese processuali.
Come si può leggere nel corpo dei ricorsi indicati, prima il TAR Sicilia e, poi, il Consiglio di Giustizia della Regione Sicilia, hanno evidenziato che, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui trattasi, “la legge fa esclusivo riferimento all’impiego “effettivo” presso comandi e reparti che svolgano funzioni di supporto ai dispositivi navali; e ciò quasi a voler sottolineare che ciò che conta – ai fini del conseguimento dell’indennità – non è l’atto di formale preposizione presso un determinato ufficio o ramo dell’Amministrazione (e dunque l’appartenenza, in senso organizzativo, allo stesso) ma il “concreto” svolgimento, anche in esecuzione ad una disposizione di servizio o ad un ordine del superiore gerarchico, di mansioni di supporto ai dispositivi navali”.
Ancor più significativo è il passaggio nel quale il Consiglio di Giustizia, avverso il ricorso presentato dall’Amministrazione, sottolinea che è infondato l’argomento sostenuto dall’Amministrazione stessa che fonda il mancato riconoscimento dell’indennità al proprio dipendente in quanto “la Sezione Telematica ove ha prestato servizio il ricorrente non è inclusa fra i reparti elencati nell’Allegato 2 della Circolare […]”. A tal
più, sia il TAR che il Consiglio di Giustizia hanno ritenuto che “Men che mai – poi – la norma di legge in esame ha introdotto un limite numerico alla platea dei potenziali beneficiari dell’indennità. La tesi secondo cui l’indennità sarebbe erogabile esclusivamente ad un ristretto numero di soggetti, e cioè solamente a quelli che risultino formalmente destinati al (ed inquadrati nel) “contingente di mare” (ed inseriti nella pianta organica di tale contingente), non soltanto non trova riscontro nell’art. 66 del D.P.R. 254/99, ma si pone in netto contrasto con i principi costituzionalmente garantiti, quali quello della giusta retribuzione e della parità di trattamento […]”
Per quanto sopra esposto, la scrivente Organizzazione Sindacale, appreso che le sentenze risultano passate in giudicato e al personale ricorrente sembrerebbe che gli siano state adeguate/corrisposte le indennità, al fine di garantire, al personale interessato, la giusta retribuzione, nonché onde prevenire inutili e dispendiosi contenziosi, ritiene che l’Amministrazione debba rimodulare, tempestivamente – in modo più estensivo – il
perimetro di spettanza dell’indennità in trattazione, per renderlo in linea con l’orientamento giurisprudenziale richiamato.










