La scrivente Organizzazione Sindacale torna sul tema della cosiddetta Legge Nordio, e lo fa con il consueto spirito costruttivo e con la stessa coerenza che l’ha sempre contraddistinta: quella nota del 30 luglio 2025[1] non era un esercizio retorico, era una “mappa”. Oggi è qui a dire che quella mappa è ancora incompleta – non per colpa di chi sta legiferando, ma perché “il cantiere”, abbastanza complesso e dinamico, è aperto e ci sono ancora lavori da ultimare.
La notizia dell’emendamento al decreto sicurezza, che finalmente allinea l’avanzamento del personale della Guardia di Finanza agli stessi principi già validi per gli altri militari, è benvenuta. Sarebbe un grave errore, in ogni caso, credere che con quella modifica il lavoro sia finito.
Il nodo che nessuno ha ancora sciolto: i vincitori di concorso.
C’è una situazione concreta che rischia di passare inosservata e che invece merita attenzione. Parliamo di chi ha vinto un concorso – ha studiato, ha superato le prove, si è guadagnato il posto – e si trova con un procedimento penale in corso nel momento dell’incorporamento. Le norme vigenti, in particolare l’art. 6, comma 1, lett. g) del d.lgs. 199/1995 e l’art. 36, comma 1, lett. a), n. 5 e lett. b) n. 4, prevedono ancora oggi che basti la qualità di imputato – cioè il semplice rinvio a giudizio – per bloccare l’arruolamento o l’avanzamento al grado superiore. Stesso problema per i concorsi interni, infatti: l’art. 20, comma 1, lett. c) e l’art. 36, comma 5, lett. a) n. 4 dello stesso decreto usa ancora quella soglia. E per l’accesso ai ruoli degli ufficiali, l’art. 5, comma 1, lett. g) del d.lgs. 69/2001 si muove nella stessa logica.
Tradotto in termini semplici: dopo l’emendamento sull’avanzamento (estensione della c.d. “legge Nordio” al Corpo), avremo la situazione paradossale per cui un Collega già in servizio che viene rinviato a giudizio mantiene il diritto alla promozione, mentre un vincitore di concorso nella stessa condizione non può nemmeno entrare o progredire nella carriera La riforma, così, creerebbe una diseguaglianza nuova laddove avrebbe dovuto finalmente eliminarla.
E non è solo una questione di principio. Un candidato che ha vinto un concorso ha un diritto soggettivo consolidato. Se viene bloccato sulla base del solo rinvio a giudizio – un atto processuale che non accerta nulla – e poi viene prosciolto o assolto, l’Amministrazione si espone concretamente a richieste risarcitorie per danno da perdita di chance, sulla base dei consolidati principi in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per illegittimo esercizio del potere. Non è uno scenario fantascientifico: è giurisprudenza. Il SIAF chiede che questo rischio – per i Colleghi e per l’Erario – venga eliminato, allineando anche queste disposizioni alla nuova soglia della condanna di primo grado.
Le circolari su FAF e FESI: una contraddizione che fa male due volte.
C’è poi un’altra incongruenza che peserebbe concretamente sulla vita dei Colleghi e delle loro famiglie. Le circolari che regolano il buono FAF e il FESI sono ancora ferme alla vecchia logica: il passaggio da indagato a imputato – che avviene in automatico con il rinvio a giudizio – basta a far perdere questi benefici. Questo avverrà puntualmente, mentre grazie all’emendamento lo stesso rinvio a giudizio non bloccherà più la promozione. Come si spiega a un Collega che può avanzare di grado ma perde il sostegno economico per sé e per i suoi figli? La presunzione di innocenza non può valere solo per la carriera e non per gli aspetti economici. Chiediamo che anche queste circolari vengano aggiornate con urgenza.
Procedimenti disciplinari e sospensione precauzionale: serve proporzionalità.
Infine, un tema che riguarda la dignità professionale di chi indossa la divisa. La sospensione precauzionale e l’avvio di procedimenti disciplinari possono ancora oggi scattare con la sola assunzione dello status di imputato, su base discrezionale. In un ordinamento che si dice garantista, questo è un automatismo che non regge più. Non chiediamo impunità – chiediamo proporzionalità. La misura più grave deve essere ancorata a elementi più solidi del semplice decreto che dispone il giudizio.
Il SIAF non è qui a rincorrere le notizie, né a fare polemiche. È qui a fare quello che un sindacato deve fare: tenere il filo, non mollarlo quando la situazione si complica, ebattere il ferro finché è caldo. Questo è il momento giusto per un aggiornamento sistemico e coerente – non a rate, non a pezzi. Lo chiede nell’interesse dei Colleghi, dei loro familiari e della stessa Guardia di Finanza.
Certi di un intervento urgente e organico al riguardo, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
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[1] https://www.siafinanzieri.it/2025/08/03/richiesta-di-adeguamento-normativo-e-amministrativo-interno-al-corpo-della-guardia-di-finanza-c-d-legge-nordio-e-applicazione-dei-principi-generali-di-diritto/











