La scrivente Organizzazione Sindacale, sottopone alla Vostra attenzione l’impellente necessità di un allineamento delle disposizioni interne e dei regolamenti amministrativi con le recenti modifiche introdotte dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114 (la cosiddetta Legge Nordio), entrata in vigore lo
scorso 25 agosto 2024.
Siamo di fronte a un’innovazione normativa di profonda importanza, giacché l’articolo 7 della Legge Nordio ha modificato radicalmente l’articolo 1051, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare – COM), stabilendo che il personale militare possa essere
escluso dall’aliquota di avanzamento o dalla valutazione per l’avanzamento soltanto allorché sia stata emessa nei suoi confronti, per un delitto non colposo, una sentenza di condanna in primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta o un decreto penale di condanna
esecutivo.
Questa riforma è stata concepita proprio per superare l’irragionevole condizione di “sospensione in un limbo” a cui erano soggetti i militari meramente rinviati a giudizio. Il Legislatore ha riconosciuto che questa fase processuale non costituisce, di per sé, prova di colpevolezza e che le, purtroppo, frequenti e lunghe tempistiche della giustizia non devono pregiudicare irrimediabilmente la vita professionale, personale e, soprattutto, familiare dei nostri Colleghi.
Con nostra sorpresa e rammarico, però, rileviamo come alcune disposizioni interne alla Guardia di Finanza e specifici regolamenti “sopravvivano” in palese contrasto con il novellato dettato normativo. Ci riferiamo, ad esempio, ai bandi di concorso interni che ancora oggi prevedono la
decadenza dalla nomina e/o dall’avanzamento per chi “risulti imputato […] per delitti non colposi”. Questa formulazione è chiaramente superata dalla Legge Nordio che eleva significativamente il livello di garanzia per il militare. A ciò si aggiungono gli articoli di pertinenza contenuti nel D.Lgs. 199/1995 in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo e nel D.Lgs. 69/2001 in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo, specifici per il personale della Guardia di Finanza, che, forse per delle mere “sviste”, ancora escludono dall’avanzamento chi sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o, comunque, formule assimilabili quanto a effetti ostativi.
Tali disposizioni risultano, oggi, essere in aperto conflitto con la Legge Nordio, oltreché rimarchiamo – con i principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà, proporzionalità e ragionevolezza (artt. 2, 3, 97 Cost.), nonché in contrasto con riconosciuti canoni di diritto europeo e
internazionale a tutela dei lavoratori che, addirittura, appartengono allo stesso comparto Difesa/Sicurezza.
Un analogo conflitto normativo lo riscontriamo nelle disposizioni relative al premio “UNA TANTUM – FAF” e al “Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali”, dove circolari e regolamenti continuano a prevedere esclusioni dal beneficio per coloro che “hanno rivestito la qualità di imputato per un delitto non colposo”. Questo criterio, oltre a essere irragionevole, è ora, alla luce della Legge Nordio, da considerarsi illegittimo, incidendo pesantemente sulle economie e sulle carriere del personale, con impatti familiari spesso gravi.
È dunque evidente, anche solo ai sensi dell’art. 15 delle preleggi al Codice Civile, ma soprattutto al cospetto dei principi superiori sopra declinati di rango costituzionale, europeo e internazionale, che l’incompatibilità tra le nuove disposizioni della Legge 9 agosto 2024, n. 114, e le norme preesistenti, quali quelle contenute nei citati D.Lgs. nn. 199/1995 e 69/2001, nonché nelle varie circolari amministrative, si debba necessariamente risolvere attraverso l’abrogazione tacita di norme ormai superate. Continuare a ignorare tale realtà giuridica creerebbe un’antinomia normativa insostenibile, con gravi ripercussioni sulla certezza del diritto e sulla legittimità degli atti amministrativi, anche alla luce, come detto, dei principi costituzionali europei e internazionali di tutela dei lavoratori.
Ci preme sottolineare nuovamente, con maggiore determinazione, come l’inerzia nell’adeguamento normativo e amministrativo costringerebbe i Colleghi a intraprendere onerose e prolungate azioni giudiziarie per tutelare diritti che dovrebbero essere garantiti de plano. Questo comporterebbe non solo un aggravio burocratico per l’Amministrazione, ma soprattutto un notevole dispendio di energie, risorse economiche ed elevati costi emotivi, personali e familiari per i militari coinvolti, già provati dalle vicende giudiziarie in corso.
È fondamentale evitare di porre i nostri Colleghi nella condizione di dover ricorrere alle vie legali per ottenere ciò che spetta loro in forza di una chiara previsione di legge.
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