La scrivente Organizzazione Sindacale, nell’esercizio delle proprie prerogative di tutela e con l’obiettivo di favorire una gestione del personale orientata all’efficienza e alla trasparenza, intende condividere alcune riflessioni di carattere sistemico in merito all’applicazione dell’istituto in oggetto, con particolare riguardo alle figure specialistiche operanti nelle articolazioni tecnicologistiche.
Risulta evidente, dall’analisi delle dinamiche in corso, come permanga una certa riluttanza nell’attribuire il beneficio economico in parola a causa di una lettura dei requisiti normativi ancorata a criteri di natura esclusivamente formale. Si fa riferimento, in particolare, alla tendenza a subordinare la spettanza dell’indennità alla collocazione organica del militare o alla tassatività di elenchi amministrativi. Tuttavia, è opportuno osservare che la norma di rango primario – l’art. 66 del d.P.R. 254/99 – non introduce distinzioni basate sul contingente di appartenenza, né limita il diritto a specifiche articolazioni predeterminate, individuando nell’effettività dell’impiego a supporto del dispositivo navale l’unico parametro legittimante.
Come nel caso dei militari in possesso della specializzazione di Manutentore di Sistemi di Telecomunicazioni (MST), il supporto logistico non è un elemento accessorio, ma il nucleo essenziale della prestazione lavorativa, con quanto intuitivamente e giuridicamente ne consegue. Qualora l’attività si sostanzi in nevralgiche funzioni di manutenzione, riparazione e aggiornamento dei sistemi TLC installati su aeromobili e unità navali, il requisito dell’esclusività del supporto è assolto nei fatti e nella sostanza. La consolidata giurisprudenza in materia – che l’Amministrazione ben conosce per esserne stata destinataria in molteplici e convergenti statuizioni ha ormai cristallizzato il principio secondo cui l’attività concretamente prestata prevale su qualsivoglia inquadramento burocratico.
Negare il riconoscimento economico a chi garantisce l’operatività tecnologica del naviglio significa, di fatto, disattendere il dato legislativo a favore di prassi interne già ampiamente censurate dai tribunali amministrativi. In questa cornice, il SIAF intende promuovere una visione che privilegi la compliance istituzionale e la tutela del benessere lavorativo. Persistere in interpretazioni restrittive, infatti, espone l’Amministrazione a un rischio elevato di contenzioso, costringendo il personale a farsi carico di costi legali e professionali per veder riconosciuto un diritto che la legge attribuisce loro in modo piano.
L’Amministrazione dovrebbe, invece, ricercare soluzioni per prevenire tali asimmetrie, eventualmente anche agendo. ove necessario, in autotutela, in tal modo evitando di trasformare il legittimo riconoscimento di un’indennità legata a una mansione, in una spasmodica e onerosa ricerca di giustizia, da parte del personale, nelle aule di tribunale.
Tale approccio non solo garantirebbe la necessaria serenità agli operatori interessati ma, nel contempo, allineerebbe l’azione ai principi di buon andamento e di corretta esegesi normativa. Per tali ragioni e prima di intraprendere ulteriori iniziative a tutela del personale interessato, quindi, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene opportuno e necessario un incontro urgente con le articolazioni competenti del Comando Generale, ratione materiae, al fine di un confronto sulla tematica che possa prevenire inevitabili contenziosi.










