Pregiatissimi,
la scrivente Organizzazione Sindacale, con la presente intende sollevare una questione di giustizia e diritto che investe direttamente la carriera e la dignità del personale, ovvero la persistente e iniqua discrasia tra l’ordinamento giuridico generale e le disposizioni amministrative interne in materia di avanzamento e procedure concorsuali.
L’entrata in vigore della Legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. Legge Nordio), di cui ci siamo già occupati[1], ha innovato il Codice dell’Ordinamento Militare, elevando il livello di garanzia per il personale e stabilendo in modo inequivocabile che l’esclusione dall’aliquota di avanzamento può avvenire solo a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, un patteggiamento o un decreto penale esecutivo per delitto non colposo. Ciononostante, si assiste con rammarico a un mancato allineamento: circolari, regolamenti e bandi di concorso del Corpo continuano a escludere il personale che risulti anche solo “imputato”. Questa formulazione, ormai superata e illegittima alla luce della nuova Legge, crea un’antinomia insostenibile e rischia di violare i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità che dovrebbero informare ogni azione amministrativa.
Tale prassi, tuttavia, è sintomatica di una problematica più estesa e strutturale che genera un vero e proprio “ergastolo ostativo” delle aspirazioni. Colleghi con notevoli anni di onorato servizio, per di più in possesso di note caratteristiche al massimo livello, encomi e benemerenze, si vedono preclusa ogni possibilità di avanzamento per fatti di flebile lesività, commessi in tempi assai remoti e dettati dall’inesperienza giovanile o dal caso fortuito. La questione è ancora più grave quando l’esclusione avviene nonostante l’avvenuta concessione della riabilitazione giudiziale, che per legge estingue ogni effetto penale. Questa interpretazione amministrativa restrittiva e retroattiva finisce per negare l’efficacia stessa della funzione rieducativa della pena, prevista dall’Art. 27 della Costituzione, trasformando un errore del remoto passato in una pena perpetua amministrativa ingiustificata.
Tale condizione, di forte iniquità, costringe gli interessati a sopportare un peso psicofisico ed economico estremamente gravoso e ingiustificato.
Non da ultimo, occorre evidenziare che precludere l’avanzamento a personale altamente qualificato, formato con ingenti risorse del Corpo e con un curriculum professionale di rilievo, peraltro connotato da risultati e ricompense, rappresenta non solo un’ingiustizia per il singolo, ma una tangibile e illogica perdita in termini di expertise per l’Amministrazione stessa.
Il SIAF, pertanto, chiede un immediato allineamento di tutte le disposizioni interne alla Legge Nordio, eliminando l’illegittima esclusione basata sul mero stato di imputato.
Parallelamente, sollecita una profonda e urgente revisione dei criteri di valutazione per le procedure concorsuali interne, distinguendo la gravità dei comportamenti e riconoscendo pienamente l’efficacia estintiva degli istituti giuridici, così da ripristinare i principi di meritocrazia e giustizia.
Non è accettabile, infatti, che dopo aver subito una condanna per fatti colposi ed aver comunque ottenuto ogni forma di riabilitazione si continui anche a distanza di vent’anni ad essere esclusi da ogni concorso interno per l’avanzamento a un grado superiore.
Si auspica che la presente istanza, mossa dalla necessità di garantire l’opportunità di accedere ai concorsi interni a coloro che sono stati ampiamente riabilitati e a carico dei quali non risulta più alcuna pendenza, peraltro mostrando anche particolare impegno e dedizione nell’incarico svolto, raggiunga gli obiettivi che si prefigge di perseguire, nell’interesse dei Colleghi e delle famiglie.
In attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.
scarica il contenuto in formato PDF
[1] https://www.siafinanzieri.it/2025/08/03/richiesta-di-adeguamento-normativo-e-amministrativo-interno-al-corpo-dellaguardia-di-finanza-c-d-legge-nordio-e-applicazione-dei-principi-generali-di-diritto/










