Come é noto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 130 del 19 giugno 2023, ha dichiarato che il differimento della corresponsione del trattamento di fine servizio spettante ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio e tra questi anche il personale del comparto difesa e sicurezza e del soccorso pubblico, contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, della quale tali prestazioni costituiscono una componente. Tale principio si concretizza, infatti, non solo nella congruità dell’ammontare del TFS corrisposto, ma anche nella tempestività dell’erogazione dello stesso al fine di permettere agli aventi titolo di avere la disponibilità di risorse in una fase della vita connotata da particolari esigenze e spesso, purtroppo, da esigenze familiari o da fragilità fisica. Ciò è tanto più vero poiché il trattamento di fine servizio è un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile fase della propria vita, qual è appunto il pensionamento. E’ peraltro noto come il personale della Pubblica Amministrazione e, tra questi, il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, abbia vissuto una fase di forte compressione e di tagli, tendenzialmente lineari e indiscriminati……………….. Clicca qui e continua a leggere l’articolo
Equa e utile considerazione dei permessi ex Legge 104/1992 art. 33 comma3, ai fini della corresponsione del compenso (FESI) di cui all’art. 23 del DPR 11 settembre2007 nr. 717 (F.E.S.I.) e succ. modificazioni. Il SIAF scrive al Comando Generale
La scrivente Organizzazione Sindacale, a seguito di continue segnalazioni da parte di iscritti e non, intende evidenziare una problematica, già...