La scrivente Organizzazione Sindacale, rappresentativa a livello nazionale del personale del Corpo con la presente intende rappresentare talune criticità in relazione alla cronologia di fatti accaduti in occasione di una assemblea sindacale presso la Scuola Addestramento di Specializzazione di Orvieto che, di contro, era stata regolarmente autorizzata dal Comandante della Legione Allievi di Bari.
In data 3 aprile 2026, con f.n. 59053, giusta richiesta inoltrata a mezzo PEC al Comandante della Legione Allievi, questa O.S. ha ottenuto dal medesimo l’autorizzazione ad effettuare una assemblea sindacale ai sensi dell’art. 1480 bis del COM, con il personale della Scuola Addestramento diSpecializzazione di Orvieto, permanente, in post-formazione e in formazione che avesse maturato i requisiti previsti, senza alcuna limitazione di sorta riferita a quest’ultimi.
A tal riguardo, in pari data, il Comando Legione Allievi, unitamente all’autorizzazione ha partecipato a questa O.S., di aver ricevuto una nota (f.n. 58921 del 3 aprile 2026), facente parte degli atti endoprocedimentali propedeutici al rilascio della stessa, con la quale il Comandante della Scuola Addestramento di Specializzazione di Orvieto eccepiva l’impossibilità alla partecipazione all’assemblea degli allievi con la seguente motivazione:‘’In riferimento al personale della 1^ aliquota in quanto non è stata ancora registrata la prevista determinazione di promozione al grado di ‘’Finanziere’’…’’
A margine di quanto evidenziato, dunque, in data 8 aprile 2026, giusta regolare autorizzazione del Comandante della Legione Allievi di Bari a poter effettuare l’assemblea, la delegazione di questa O.S., nel presentarsi all’ora preventivamente comunicata, è stata accolta dall’ufficiale designato dal Comando, il quale, coerentemente con la comunicazione f.n. 58921, riferiva di aver ricevuto disposizioni dettagliate dal Comandante della Scuola di Orvieto sull’impossibilità a far partecipare all’assemblea sindacale gli allievi.
Questa preclusione alla partecipazione all’assembla, imposta, di fatto, dal Comandante della Scuola di Orvieto, nonostante i tentativi di far comprendere, da parte della scrivente O.S., la legittimità della partecipazione degli allievi che avessero già maturato i sei mesi di formazione (alla data dell’assemblea gli allievi in parola avevano svolto circa 7 mesi di corso e, pertanto, acquisito le fiamme), appare in evidente contrasto con l’autorizzazione rilasciata dal Comandante della Legione Allievi,deputato ai rapporti con le Organizzazioni Sindacali e, quindi, unico ad essere legittimato a rilasciare o meno le autorizzazioni allo svolgimento di assemblee o visite sindacali, ai sensi dell’art. 1480 bis punto 1 lett “B”.
La testuale affermazione del Comandante della Scuola di Orvieto nella propria missiva, peraltro (“In riferimento al personale della 1^ aliquota in quanto non è stata ancora registrata la prevista determinazione di promozione al grado di ‘’Finanziere) dimostra, invero, che gli stessi avevano formalmente e giuridicamente maturato i requisiti previsti per il passaggio al grado di finanziere).
Peraltro, oltre nei fatti, questo orientamento sostenuto dalla Scuola di Orvieto appare distonico e in contrasto con le previsioni del bando di concorso che prevede:“Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita Commissione esaminatrice, sono promossi finanzieri con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza o dell’Autorità da esso delegata”.
Appare, pertanto, evidente, a parere della scrivente Organizzazione Sindacale, che un diritto fondamentale di tale portata, qual è appunto l’esercizio delle prerogative sindacali e della libertà sindacale, abbia subìto un’incisione giuridica verosimilmente ingiustificata e ingiusta.
La scrivente Organizzazione Sindacale, quindi, in assenza di elementi di fatto e di diritto che possano confutare tale tesi, ritiene che si sia verificata una turbativa nell’esercizio della libertà sindacale, nonché una privazione della libera partecipazione ad un’Assemblea sindacale, da parte di allievi che, legittimamente, erano destinatari di tutela sindacale e nella piena facoltà di libero esercizio e partecipazione, su base volontaria, alle assemblee sindacali, così come previsto dall’art. 1482-quinquies punto 3 del D.Lgs 66/2010, che testualmente recita:” Il personale che frequenta corsi:
a) di formazione di base, ad esclusione dei militari di truppa di cui all’articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi:
1) può, compatibilmente con l’assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate, partecipare alle assemblee sindacali”.;
Alla luce di quanto sopraindicato e con lo spirito proattivo che contraddistingue la nostra Organizzazione Sindacale, pertanto, si chiede uno specifico intervento finalizzato ad accertare la legittimità di tali decisioni assunte, anche con il fine di ricondurre tali spiacevoli, distoniche e verosimili limitazioni delle prerogative sindacali, nella fisiologia della normativa di settore e fare in modo che non accadano più per il tratto a venire.











