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Lavaggio e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale e degli indumenti operativi alla luce dell’Ordinanza della Corte di Cassazione del 27 marzo 2025.

Gennaio 8, 2026
in In evidenza, Primo piano
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La scrivente Organizzazione Sindacale, con la presente intende sottoporre alla Vostra accurata attenzione una tematica di particolare rilevanza emersa a seguito del costante monitoraggio delle tutele spettanti, con particolare riguardo agli oneri che gravano quotidianamente sulle donne e sugli uomini del Corpo, come, del resto, in capo a ogni lavoratore.
Com’è noto, il personale della Guardia di Finanza profonde un impegno costante nel garantire che la propria uniforme sia sempre specchio del decoro e dell’alto prestigio dell’Istituzione. Tale risultato viene oggi raggiunto anche grazie al senso di responsabilità dei singoli Colleghi i quali,
con dedizione e a proprie spese, provvedono autonomamente alla cura e all’igiene delle dotazioni in uso, in particolar modo quando queste sono impiegate in contesti operativi particolarmente gravosi e diversificati.
Tuttavia, appare necessario soffermarsi su quanto recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza depositata il 27 marzo 2025, n. 8152, la quale ha confermato un principio di diritto di fondamentale importanza, stabilendo che l’obbligo del datore di lavoro di fornire i Dispositivi di Protezione Individuale comprenda necessariamente anche il loro mantenimento in stato di efficienza, igiene e pulizia. Secondo tale orientamento, pienamente attagliabile alle specificità dei peculiari servizi svolti da una parte del personale del Corpo, l’onere del lavaggio degli indumenti che assolvono a una funzione protettiva, operativa o di prevenzione non può essere posto a carico del lavoratore, poiché la manutenzione è parte integrante delle misure di sicurezza previste dall’articolo 2087 del codice civile e dal decreto legislativo 81 del 2008, nonché dai naturali principi in essi consacrati e deducibili.
Questa tematica, pertanto, assume una rilevanza peculiare per tutto il personale e per le componenti specialistiche del Corpo. Pensiamo al personale del comparto navale che, nel ruolo di unica Polizia del Mare, opera in ambienti che espongono il vestiario ad agenti atmosferici e corrosivi; ai Baschi Verdi impegnati nel controllo del territorio e nell’ordine pubblico; ai tecnici del Soccorso Alpino che operano in condizioni meteo estreme; alle Unità Cinofile; agli istruttori di tiro e al personale armaiolo; al personale sanitario, etc. Per ognuna di queste specialità, la divisa e l’abbigliamento tecnico non sono meri segni distintivi, ma strumenti di protezione che richiedono una manutenzione e, talvolta, una sanificazione profonda. Il fatto che il personale debba provvedere autonomamente, nel proprio ambito domestico e con risorse personali, alla manutenzione di tali capi configura un onere improprio che incide sul bilancio economico personale.
In un’ottica di costruttiva collaborazione, il SIAF ritiene che un intervento dell’Amministrazione volto a sollevare il personale da tale incombenza economica rappresenterebbe un segnale tangibile di attenzione verso il benessere dei propri appartenenti, nonché risulterebbe satisfattivo dei principi giuridici delineati dalla citata sentenza. L’implementazione di sistemi di lavanderia professionale presso i reparti, con oneri a carico dell’Amministrazione o, in alternativa, la previsione di un ristoro economico per le spese sostenute di pulizia/mantenimento in efficienza, permetterebbe di garantire standard igienici certificati e di preservare al meglio le caratteristiche tecniche dei materiali, tutelando al contempo la salute, i diritti del personale e l’immagine del Corpo.

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Tags: Guardia di FinanzaSIAFsiafinanzieriSindacatoSindacato Guardia di Finanzatutela del personale

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