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Indennità per il personale specializzato del settore cinofilo di cui all’art. 36 del D.P.R. 53/2025. Il SIAF rileva delle limitazioni per il personale impiegato in altre attività connesse al settore specifico.

Maggio 11, 2025
in Primo piano
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INDENNITA’

La scrivente Organizzazione Sindacale, rappresentativa a livello nazionale, nell’ambito delle prerogative riferibili alle funzioni rappresentative e di tutela del personale della Guardia di Finanza, sancite con il quadro normativo di settore, con la presente intende evidenziare come a seguito
dell’introduzione del D.P.R. 53 del 24marzo 2025, recante “recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2025 – Serie Generale, Supplemento Ordinario n. 12 – siano derivate novità con riferimento sia al trattamento economico principale, sia riguardo al trattamento economico accessorio.
Tali novità normative avranno riflessi positivi verso il personale a cui è rivolto, in termini economici e pensionistici, sebbene questi non siano assolutamente ristorati della perdita del potere d’acquisto sofferta dagli stessi, rispetto al periodo di riferimento, in quanto eroso dalla crescente
inflazione. Tralasciando in questa sede ogni ulteriore argomentazione rivolta alla esiguità di risorse appostate nel contratto appena varato, si evidenzia una criticità rilevata sull’applicazione dell’indennità per il personale specializzato del settore cinofilo, rinvenibile dal combinato disposto dell’art. 36 del citato D.P.R., rispetto a quanto impartito al paragrafo 4. lettera f. della circolare 131514/2025/62 datata 29/04/2025 del Comando Generale della Guardia di Finanza – VI Reparto – Ufficio Trattamento Economico. In estrema sintesi, è stato rilevato che il testo della normativa di rango primario, al citato articolo 36, indica che “a decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in possesso di specializzazione o
abilitazione del settore cinofilo e impiegato nello specifico ambito di competenza, in relazione al titolo posseduto è attribuita un’indennità mensile pari a euro 50,00”, non individuando sottocategorie o restrizioni nell’ambito di applicazione.
Invero, la circolare 131514/2025/62 del Comando Generale, al capitolo 4. lettera f., va a normare restrittivamente tale ambito, indicando che il “diritto all’indennità matura qualora, nel mese di riferimento, l’appartenente al Corpo, in possesso dei suddetti requisiti, svolga una delle attività di cui ai corrispondenti codici S.I.Ris. riportati nell’allegato 1”, che corrisponderebbero al codice F405 ed R6319.
Orbene, ad avviso della scrivente Organizzazione Sindacale, la citata e ultronea specifica a cura del Comando Generale andrebbe ad impattare negativamente su alcuni appartenenti al Corpo del comparto cinofilo, i quali verrebbero penalizzati economicamente in quanto è stato ricondotto il pagamento dell’indennità in argomento allo svolgimento dei servizi anzidetti, non considerando che il ristoro economico del personale che espleta servizio nello specifico settore, dovrebbe essere attribuito a prescindere dal codice SIRIS impiegato, così come correttamente inteso dalla normativa nazionale.
Va, altresì evidenziato, infatti, che il personale specializzato nella materia specifica ben può scaricare ulteriori codici SIRIS, diversi da quelli indicati dalla circolare, in ragione del peculiare servizio svolto quotidianamente, come nel caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di attività connesse ai controlli antidroga con unità cinofila o come nel caso del personale impiegato in altri servizi quali, rispettivamente, “Gestione unità cinofile” e “Frequenza corsi di post formazione nel settore del servizio di veterinaria e cinofili” in corsi di Specializzazioni e Qualificazione (codice R630).
Tale criticità, rileva ai fini della presente trattazione in quanto l’impatto della specifica indennità avrà decorrenza giuridica ed economica dal 01 gennaio 2024, non prevedendo in alcun modo la possibilità di poter ricevere gli arretrati riferibili ai servizi posti in essere dai militari specializzati
impiegati nello specifico servizio, ma non contraddistinti dai codici di impiego riportati nell’allegato 1 dalla circolare anzidetta.
Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede che venga avviata una riforma normativa di carattere interno che possa prevedere il medesimo trattamento retributivo, in modo da garantire il massimo equilibrio tra quanto stabilito dalla normativa riferita al
recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024, per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e la normativa di diritto interno recentemente emanata, al fine di non creare sperequazioni tra il personale specializzato ed impiegato nelle medesime condizioni d’impiego, seppur in servizi diversi.

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Tags: Guardia di FinanzaindennitàSIAFsiafinanzieriSindacatoSindacato Guardia di Finanzatutela del personale

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