Con l’approssimarsi dell’età pensionistica ogni finanziere è chiamato a dover prendere una decisione strettamente personale legata al proprio futuro. Ausiliaria, anzianità, limiti d’età, infermità, moltiplicatore… Non è facile scegliere quale sia la formula più giusta o ancora se aspettare il compimento dei 60 anni o i 35 anni di servizio, barattare la propria libertà con un incentivo economico legato al moltiplicatore. Questa organizzazione sindacale si pone l’obiettivo di rendere tutti consapevoli delle proprie scelte guidando gli associati affinché possano scegliere il trattamento pensionistico più adeguato.
Per il personale I.S.A.F. sono attualmente previste diverse tipologie di cessazione dal servizio:
- Ad anzianità (o domanda);
- Per limiti d’età o vecchiaia (ausiliaria o riserva);
- Per infermità;
- Per transito nell’impiego civile.
La pensione di anzianità prevede un’uscita anticipata rispetto ai limiti ordinamentali al raggiungimento, alternativamente, di un’anzianità contributiva utile non inferiore a 35 anni con un’età anagrafica di almeno 58 anni ovvero di un’anzianità contributiva utile di 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, anche al raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80% e con un’età anagrafica di almeno 54 anni.
La pensione di vecchiaia si ottiene al raggiungimento del limite di età anagrafica ordinamentale (60 anni) prevista dalle norme di stato giuridico (art. 36 del D.Lgs. n. 69/2001) congiuntamente al requisito contributivo minimo, ovvero successivamente al raggiungimento del predetto limite ordinamentale ove non sia stato già conseguito il titolo per l’accesso alla pensione di anzianità, prolungando il servizio per un periodo di 12 mesi o per la frazione necessaria al conseguimento di tale titolo.
Anteriormente al raggiungimento del citato limite di età ordinamentale, il personale manifesta, altresì, il proprio intendimento circa il transito nella posizione dell’ausiliaria o della riserva. Nell’ipotesi di cessazione dal servizio per limite di età e di collocamento nella:
- ausiliaria, al militare spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l’indennità di ausiliaria (pari al 50% della differenza tra gli emolumenti percepiti dal parigrado in servizio e la pensione spettante). Tale trattamento pensionistico sarà riliquidato alla cessazione dell’ausiliaria con una pensione definitiva più elevata rideterminata applicando a un montante contributivo maggiorato (che terrà conto sia dell’indennità di ausiliaria percepita durante il periodo che dell’assegno di pensione provvisoria in godimento) di un coefficiente di trasformazione altrettanto maggiorato in quanto corrispondente alla nuova età anagrafica, raggiunta al momento della cessazione dall’ausiliaria. Il militare in congedo nella posizione di ausiliaria, che dopo la cessazione dal servizio sia richiamato a prestare servizio “a domanda” e “senza assegni”, avrà diritto alla riliquidazione del trattamento di buonuscita per il periodo di servizio aggiuntivo prestato durante il richiamo, purché il nuovo servizio sia durato non meno di dodici mesi;
- riserva, il militare può optare per il cosiddetto “moltiplicatore” di cui all’articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997, che consente l’incremento del montante individuale dei contributi di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Il moltiplicatore viene applicato anche ai militari che hanno maturato i quarant’anni effettivi di servizio.
La pensione per infermità, invece, si ottiene
con la perdita in via permanente del requisito dell’idoneità psico-fisica incondizionata al servizio, formulata dalle competenti Autorità Sanitarie Militari, determina l’immediata cessazione dal servizio del militare. Il personale del Corpo matura il diritto alla pensione ordinaria per infermità al raggiungimento di 15 anni di servizio utile di cui almeno 12 di servizio effettivo dalla data di cessazione dal servizio permanente. Per un periodo di tre mesi, sono corrisposti gli assegni interi spettanti al parigrado in servizio effettivo. La decorrenza giuridica del trattamento pensionistico coinciderà con la data di collocamento in riserva o congedo assoluto mentre la relativa decorrenza economica corrisponderà al giorno successivo alla scadenza dei tre mesi di corresponsione degli assegni spettanti.
La pensione d’inabilità spetta altresì nell’ipotesi in cui la cessazione dal servizio del militare (con un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio prece- dente la decorrenza della pensione d’inabilità) sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale lo stesso si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. In tal caso la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l’interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto.
Per i militari cessati dal servizio senza diritto alla pensione sussiste la possibilità della cosiddetta “pensione differita”. L’INPS provvederà, a domanda, alla concessione della pensione al compimento dei requisiti previsti per la generalità dei dipendenti pubblici.
Per qualsiasi chiarimento utilizza il servizio di supporto previdenziale del SIAF mandando una mail a: supportoprevidenziale-contributivo@siafinanzieri.it
* Segretario Nazionale Area previdenziale e contributiva