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STOP SFRATTI FORZE DELL’ORDINE. Il SIAF per il diritto al riscatto degli alloggi e la fine degli sgomberi per il personale delle FF.OO.

Giugno 15, 2025
in In evidenza, Primo piano, SIAF sul territorio
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  1. La scrivente Organizzazione Sindacale, rappresentativa a livello nazionale per il personale della Guardia di Finanza, ritiene doveroso segnalare, con estrema urgenza, l’importanza e la delicatezza della questione in oggetto, per la quale ciascuna struttura di vertice dell’amministrazione statale, l’Ente pubblico economico e l’organo della pubblica amministrazione in indirizzo, che leggono per competenza, hanno già fornito negli anni il proprio autorevole contributo e parere dirimente sulla corretta interpretazione della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, applicabile anche agli appartamenti demaniali costruiti nelle province di Trento e Bolzano, ai sensi della Legge 6 marzo 1976 n. 52, e sul conseguente riconoscimento del diritto di riscatto dei medesimi a favore del personale appartenente alle Forze dell’Ordine (Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato).
  2. Per mero tuziorismo, si richiamano, di seguito, i passaggi salienti dei suddetti pareri formulati e conformi al disposto normativo:
    a. note n. 559/D/4.1.7. e 559/C/4/P rispettivamente dell’1.04.1994 e 17.06.2005, trasmesse dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno al Commissariato del Governo di Trento; dalla prima si evince che: “Omissis… A seguito dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 560, che disciplina l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è espressamente consentito il riscatto anche degli alloggi di cui alla citata Legge 52/76”…omissis…; dalla seconda:”Omissis….Infatti le disposizioni emanate successivamente alla legge n. 52 hanno progressivamente ricondotto gli alloggi in questione nella disciplina dell’edilizia residenziale pubblica, senza operare alcuna distinzione per quelli realizzati nelle province di Trento e Bolzano. Omissis…” (cfr. allegato n. 1);
    b. nota n. 559/D/4.1.7. del 27.06.1994, trasmessa dal medesimo Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ai Prefetti della Repubblica e ai Commissari del Governo nelle province di Bolzano e Trento, che sottolinea quanto segue: “Come noto la Legge 24 dicembre 1993, n. 560 recante “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” all’art. 1, 1° comma
    inserisce espressamente gli alloggi realizzati per le Forze di Polizia ai sensi della Legge 6 marzo 1976, n. 52 tra quelli soggetti alla disciplina sul riscatto. Nessun riferimento, viceversa, è contenuto nella citata Legge 560/93 in merito alla possibilità per gli assegnatari di acquisire in proprietà gli alloggi realizzati a suo tempo nelle varie sedi dall’INCIS per gli appartenenti alle Forze di Polizia con speciali leggi di finanziamento. Pertanto questo Ministero, trattandosi di alloggi finora considerati assimilabili a quelli di servizio, ha ritenuto opportuno richiedere in materia l’avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con il parere allegato in copia, si è espresso in senso favorevole al riscatto. Omissis… (cfr. allegato n.2);
    c. nota n. DAGL.1/892 undecies PRES.93 del 10.03.1994 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, trasmessa al predetto Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Servizio assistenza e attività sociali, avente ad oggetto gli alloggi realizzati dall’INCIS per il personale delle Forze di Polizia – Richiesta di parere in merito all’applicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dalla quale si evince quanto segue:”In relazione alla nota n. 559/D/4.1.7 del 25 febbraio 1994, si trasmette copia del parere espresso al riguardo dal Ministero del Tesoro, parere che questo Ufficio non può che condividere, tenuto conto delle considerazioni già formulate con la precedente nota n. 93 del 10 marzo 1994.” (cfr. allegato n. 3);
    d. nota n. 595 del 31.05.1994 trasmessa dal Ministero del Tesoro – Ufficio Legislativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, dalla quale si evince:” Si fa riferimento alla richiesta di parere circa la definizione dell’ambito di applicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 560 per gli alloggi in oggetto indicati. Al riguardo, in via preliminare, si ritiene che l’espressa
    inclusione nella disciplina in esame degli alloggi realizzati ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, e non anche di quelli relativi alle altre fonti normative richiamate nella lettera in argomento, riferentisi alle abitazioni realizzate, ai sensi delle leggi n. 980/53 e n. 13/59, dall’INCIS, successivamente soppresso con D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, sia da connettere essenzialmente ad una mera successione cronologica delle disposizioni intervenute in materia. Infatti, la citata legge n. 52/6, è stata emanata dopo il DPR 1036/72, con il quale il predetto INCIS
    è stato, come detto, soppresso ed i suoi beni devoluti ai vari Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio. Ora, tenuto conto che i suddetti IACP, per espressa disposizione dell’art.1 – comma 1 sono destinatari della legge n. 560/93, ad avviso di questa Amministrazione gli alloggi a suo tempo realizzati dall’INCIS con le suddette leggi n. 980/53 e n. 134/59, e confluiti nel patrimonio degli IACP rientrano anch’essi nella disciplina della legge n. 560/93 e quindi possono essere alienati agli assegnatari individuati nei commi 6, 7 e 9 della legge medesima.” (cfr. allegato n.4);
    e. nota n. 559/D/4/1/7 del 05.01.1995 inviata dall’Avvocatura Generale dello Stato al suddetto Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, nella quale si dà atto:”Come correttamente osserva codesto Ministero, gli alloggi realizzati per le Forze di Polizia ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52 indipendentemente dall’avere o meno natura di alloggi di servizio secondo il significato proprio del termine (ma v. sul punto di recente Cons. Giust. Amm. Sic. 29 ottobre 1993 n. 404, in Cons. Stato 1993, I, 1336) – sono ora da considerare
    alloggi di edilizia residenziale pubblica e come tali cedibili in proprietà ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n. 560. Omissis…” (cfr. allegato n. 5);
    f. nota n. 2616 del 29.08.2005 inoltrata dalla Questura di Trento al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e, per conoscenza, al Ministero dell’Interno– Dipartimento della Pubblica Sicurezza, attraverso la quale si prende atto:”Omissis…Al riguardo, a seguito di attenta valutazione dei pareri in materia dell’Avvocatura Generale dello Stato del 07.03.1994 e del Ministero del Tesoro in data 31 maggio 1994, considerato anche l’attuale stato di fatto, che vede gli alloggi in questione per la massima parte occupati da pensionati e vedove di
    personale della Polizia di Stato, nei confronti dei quali non può essere attuato procedura di sfratto, si ritiene che gli alloggi in argomento abbiano perso la loro originale destinazione di alloggi di servizio, in quanto non utilizzabili per le nuove eventuali assegnazioni di personale, né è ipotizzabile nel medio termine un rientro degli stessi nella disponibilità dell’Amministrazione.” (cfr. allegato n. 6);
    g. nota n. 2008/1007 del 28.01.2008 dell’Agenzia del Demanio – Filiale Trentino-Alto Adige, diretta all’Agenzia del Demanio – Direzione Affari Generali – Legale, avente ad oggetto la “richiesta di cessione di nr.47 immobili siti in frazione Ravina di Trento, via Filari Longhi, intestati al demanio dello Stato. Sk 412”, dalla quale si evince che:”Omissis…Le disposizioni emanate successivamente alla legge 52, hanno progressivamente ricondotto tali alloggi nella disciplina dell’edilizia residenziale pubblica, senza operare alcuna distinzione per quelli realizzati nelle Province di Trento e Bolzano. L’entrata in vigore della L.560/93, recante “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” spiega infatti in modo inequivocabile che debbono essere considerati “alloggi di edilizia residenziale pubblica” e come tali soggetti alla disciplina del riscatto, tutti quelli acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con il contributo dello Stato o degli enti pubblici territoriali compresi quelli realizzati in base alla legge n. 52 del Omissis… Con il parere datato 5 gennaio 1995, l’Avvocatura Generale dello Stato…omissis… ha poi affermato che gli alloggi realizzati per le Forze di Polizia ai sensi della Legge 52/76, indipendentemente dall’avere o meno natura di alloggi di servizio secondo il significato proprio del termine, sono da considerare alloggi di
    edilizia residenziale pubblica e come tali cedibili in proprietà ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n. 560 omissis…” (cfr. allegato n.7);
    h. nota n. 2008/17874DCS-NOR del 16.04.2008 trasmessa dall’Agenzia del Demanio- Direzione Coordinamento Staff Normativa alla sua Direzione Area Operativa Pianificazione e Operations, avente ad oggetto la “Richiesta di cessione di n.47 alloggi siti in frazione Ravina di Trento, via Filari Longhi, edificati in forza della legge n.52/1976”, trasmessa alla Direzione Area Operativa – Sede, dalla quale si evince che:”Sul punto, a prescindere dall’inequivoco tenore letterale dell’art. 1, comma 1 della legge n. 560/1993, che assoggetta espressamente alla disciplina ivi contemplata gli immobili acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo statale, ivi compresi quelli di cui alla legge n. 52/1976, occorre rilevare come la questione sollevata sia stata affrontata e risolta, sin dall’emanazione della citata legge 560, sia dall’Avvocatura Generale dello Stato, con parere n. 35875 del 07.03.1995, sia dal Ministero del Tesoro-Ufficio Legislativo con lettera n. 595 del 31.05.1994. L’Organo Legale, nel condividere l’avviso espresso dal Ministero dell’Interno, ha osservato che “gli alloggi realizzati per le Forze di Polizia ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52 indipendentemente dall’avere o meno natura di alloggi di servizio secondo il significato proprio del termine (…) – sono ora da considerare alloggi di edilizia residenziale pubblica e come tali cedibili in proprietà ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560” (cfr. allegato n. 8);
    i. nota n. 2008/2070 del 09.05.2008 trasmessa dall’Agenzia del Demanio Filiale Trentino-Alto Adige al Commissariato del Governo di Trento, al Comando Regione Carabinieri T.A.A., al Comando Regionale T.A.A. della Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria – Provveditorato di Padova e, per conoscenza, alla Questura di Trento, che, oltre a ribadire quanto espresso nelle note sopra elencate, risulta
    avere in allegato il riscontro favorevole al riscatto di tali appartamenti, a favore del personale, espresso dall’Arma dei Carabinieri, e dal quale, inter alia, si evince che la Questura di Trento si era espressa negli stessi termini (cfr. allegato n.9);
    j. nota n. 2012/8980/DNC del 26.03.2012 inoltrata dall’Agenzia del Demanio Direzione Normativa e Contenzioso alla Filiale Trentino-Alto Adige che, in modo lapidario sul riscatto degli alloggi siti a Trento, realizzati – si rammenta – al pari degli alloggi di via Roma, a Bolzano, con i fondi stanziati con la menzionata Legge n. 52/76, dà atto che:”Omissis…trattasi di alloggi di edilizia residenziale pubblica suscettibili di essere assoggettati alla disciplina di cui alla Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni. In tal senso, infatti, l’Avvocatura Generale dello Stato ha riconosciuto che gli alloggi “realizzati per le Forze di Polizia ai sensi della Legge 6 marzo 1976 n. 52 indipendentemente dall’avere o meno natura di alloggi di servizio secondo il significato proprio del termine (…) sono ora da considerare alloggi di edilizia residenziale pubblica e come tali cedibili in proprietà ai sensi della Legge 24 dicembre 1993, n. 560” (cfr. allegato n.10). Si ritiene, altresì, opportuno rammentare e sottolineare che:
    a. la Legge nr.52/76 ha finanziato la costruzione di alloggi, a cura degli istituti autonomi per le case popolari da assegnare in locazione semplice al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di Custodia e del Corpo Forestale dello Stato in attività di servizio. La stessa norma, all’art. 5, comma 1 disponeva che nelle province di Trento e Bolzano i finanziamenti di cui all’articolo 1 dovevano essere utilizzati per la costruzione di alloggi di servizio, prevedendo, inoltre, al comma 3, che la concessione veniva meno col cessare del rapporto di servizio del concessionario o con il suo trasferimento in altra sede.
    Si specifica, però, che l’autonomia della collocazione normativa dell’art. 5, non risiedeva nella volontà del legislatore di differenziare giuridicamente gli alloggi costruiti ex Legge 52/76 a Trento e Bolzano dagli altri ubicati sul territorio nazionale, bensì nella necessità di prevedere, autonomamente, una norma che rispettasse i precetti costituzionali come derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di autonomia locale e sulla scorta di queste, posto che la dizione usata dal legislatore L. 52/76 doveva, comunque, rispettare i canoni derivanti dalla superiore normativa statutaria, come dimostra, altresì, la riproposizione dello stesso tipo di espressioni, già usate dal legislatore statutario. E così è anche facile comprendere che quando il legislatore, nella Legge 52/76, precisava che gli alloggi dovevano rimanere di proprietà dello Stato non voleva, come qualcuno tende, oggi, a credere, affermare l’inalienabilità degli stessi, ma intendeva solo specificarne la proprietà nei confronti delle due Province Autonome che, in ossequio alle norme statutarie ed alle competenze legislative in tema,
    avrebbero potuto rivendicarne la titolarità;
    b. la Legge nr. 560/93, recante “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, ha individuato, con l’articolo 1 commi 1 e 3, in maniera puntuale, gli alloggi rientranti nell’ambito dell’applicazione e quelli esclusi. In particolare, all’articolo 1 comma 1, gli edifici costruiti con fondi di cui alla citata Legge nr. 52/76 sono stati parificati a quelli di edilizia residenziale pubblica e di conseguenza alienabili. Ai sensi, invece, dell’articolo 1, comma 3, esclude gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con
    particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti. Si evidenzia, al riguardo, che:- gli assegnatari degli alloggi ubicati nelle province di Trento e Bolzano hanno in essere dei contratti di locazione semplice stipulati rispettivamente con l’ITEA e con l’IPES e, pertanto, non sussiste alcun rapporto concessorio; gli appartamenti non sono stati attribuiti in base all’incarico ed alla funzione.
    Da ciò ne deriva che gli appartamenti de quibus non possono più essere considerati alloggi di servizio, bensì rientrano nella categoria degli e.r.p. (edilizia residenziale pubblica), e in quanto tali nella sfera di applicazione di cui all’art.1, comma 1 della citata legge 560 del 1993.
    E’, dunque, evidente come tanto secondo la legge, quanto secondo i Vostri pareri autorevoli dirimenti sopra menzionati, gli appartamenti in questione non possano in alcun modo essere ritenuti alloggi di servizio. Nel contempo, è adamantino che anche gli appartamenti realizzati nelle province di Trento e Bolzano rientrino nella sfera di applicazione della citata Legge n. 560/1993, con conseguente diritto di riscatto da
    parte degli inquilini interessati.
    Da ultimo, si richiama l’attenzione sul contenuto della Circolare n. 455 del 21.02.1994 del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio – Direzione Centrale del Demanio, che indica i criteri generali della Legge 24 dicembre 1993, n. 560. In particolare si legge:”Come è noto l’art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560 (concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”) ha innovato profondamente il concetto stesso di “alloggio residenziale pubblico” già definito con D.P.R. 30.12.1972, n. 1035; quest’ultimo, infatti, considerava tali alloggi solamente quelli costruiti o da costruire da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato” omissis… Dopo l’entrata in vigore della suddetta legge, 560/1993, debbono essere considerati “alloggi di edilizia residenziale
    pubblica” tutti quelli acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con il contributo dello Stato o degli enti pubblici territoriali, compresi quelli relativi alla legge 6.3.1976, n. 52 (alloggi costruiti dagli I.A.C.P. – di proprietà dello Stato – per il personale militare della Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, degli Agenti di Custodia e del Corpo Forestale dello Stato in attività di servizio), omississ… “.
  3. Ebbene, ciò nonostante, il diritto di riscatto viene ancora oggi negato al personale delle forze dell’ordine residente nelle province di Trento (ma nell’ambito di tale provincia non è proprio così, come si dirà a breve, al punto successivo) e Bolzano, poiché le novità introdotte dalla predetta Legge n. 560/93, al pari dei suddetti pareri, vengono del tutto ignorati, con gravi conseguenze sul personale che è transitato in
    quiescenza delle forze dell’ordine e sui relativi familiari, alcuni dei quali anche con particolari patologie, colpiti da provvedimenti di sgombero coatto. Il prossimo sgombero coatto, ad esempio, è stato disposto in data 14 luglio p.v., nei confronti di un carabiniere in quiescenza residente a Bolzano, in via Roma (cfr. allegato n.11).
  4. Si rappresenta, inoltre, che l’alienazione di tale tipologia di appartamenti dell’edilizia residenziale pubblica è stata già attuata, ai sensi della Legge n. 560/1993, a favore del personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, per un immobile situato a Trento, in via Muredei, ergo nell’ambito della stessa provincia, e per tanti altri realizzati nel resto d’Italia, riservati, sempre, alle forze dell’ordine. Gli unici discriminati, ai quali viene negato il diritto alla casa, il diritto di riscatto de quo, sono gli inquilini residenti nei due suddetti complessi demaniali ubicati a Ravina di Trento, in via Filari Longhi, e a Bolzano, in via Roma, ove complessivamente abitano quasi 100 famiglie.
    Raggiunta l’età pensionabile (60 anni), nel momento di maggiore debolezza fisica, dopo anni di onorato servizio, ricevono il benservito dalle rispettive ex Amministrazioni di appartenenza, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato. Il quadro è drammatico. Alcuni mesi fa, a Ravina di Trento, peraltro dopo anni di lungo silenzio/assenso sulla diatriba, da parte delle Amministrazioni di appartenenza, un
    carabiniere in pensione, malato di cancro, è stato costretto a lasciare il suo appartamento. Di recente, a Bolzano, è stato eseguito uno sgombero coatto nei confronti di un altro carabiniere in quiescenza, con moglie e due figli minori, delle cui esigenze non si è tenuto minimamente conto. E tanti altri colleghi transitati in pensione sono stati costretti, negli anni, a lasciare i rispettivi appartamenti. Il diritto alla casa, il diritto di riscatto in questione, dovrebbe essere garantito a tutti, senza creare disuguaglianze. Ma evidentemente la vita delle famiglie delle forze dell’ordine residenti in questi due complessi demaniali vale meno delle altre. Ma non è tutto. Il regolamento recante i criteri di valutazione per l’assegnazione di questi appartamenti, approvato dal Comando Regionale Trentino-Alto Adige della Guardia di Finanza, dà la possibilità, seppur con un punteggio di penalizzazione, di far partecipare al bando anche militari che risultino titolari (essi stessi ovvero i componenti del relativo nucleo familiare) del diritto di proprietà ovvero del diritto di usufrutto, uso e abitazione su unità abitative situate sia nei Comuni di Trento e Bolzano, sia a distanze oltre i 60 Km. Un atto di cui non si può condividere il contenuto sostanziale. Non si menziona e non si rispetta la legge 560/1993 da una parte, negando il diritto di riscatto a chi non ha una casa, per far valere dall’altra un regolamento che consente a proprietari di casa adeguate alle loro necessità di abitare in alloggi dell’edilizia residenziale pubblica e, magari, di mettere in locazione l’appartamento di proprietà.
  5. Ci si chiede, pertanto, i motivi per i quali:
    a. i Commissariati del Governo di Trento e di Bolzano, presso i quali si riuniscono le cosiddette Commissioni Prefettizie in materia di competenze nell’assegnazione di tali appartamenti, e in particolare il Commissariato del Governo di Trento, al quale sono state trasmesse le seguenti note sopra richiamate:- n. 559/D/4.1.7 del 01.04.1994 e del 27.06.1994 del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali – Servizio Assistenza e Attività Sociali – Divisione II – Assistenza Collettiva;- n. 559/C/4/P del 17.06.2005 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di
    Stato – Ufficio Programmazione Interventi Assistenziali, deliberino, ancora oggi, la revoca degli alloggi in questione, ignorando le disposizioni contemplate dalla Legge n.560/1993, e i pareri autorevoli e favorevoli al riscatto espressi negli anni;
    b. il Comando Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige, dopo aver preso atto del contenuto della missiva della Filiale Trentino-Alto Adige del Demanio n. 2008/2007 del 09.05.2008, ed in particolare delle novità introdotte dalla predetta legge 560/93, abbia dapprima risposto con esito favorevole, in data 28 maggio 2008, dando atto, al pari della Questura di Trento che si è espressa negli stessi termini, rimanendo negli anni fedele alle disposizioni, che:”Omissis… i dieci alloggi di cui all’oggetto, assegnati a personale dell’Arma dei Carabinieri, non siano utili ai fini di nuove possibili assegnazioni di personale” ….”in virtù della L. 24/12/1993 n. 560, non si ritiene possibile alcuna procedura di sfratto poiché le abitazioni, essendo considerate di edilizia residenziale pubblica e come tali soggetti alla disciplina del riscatto, hanno perso la loro originale destinazione di alloggi di servizio”, per poi non aderire e non rispettare inspiegabilmente le suddette novità
    legislative e attuare gli sgomberi coatti;
    Trattasi, nello specifico, di n. 97 appartamenti, per i quali gli inquilini hanno spesso dovuto sostenere, a proprie spese, lavori di manutenzione per renderli adeguatamente abitabili e vivibili. L’alienazione, dunque, degli appartamenti in argomento a favore del personale delle forze dell’ordine residente nei complessi demaniali di via Roma a Bolzano e di via Filari Longhi a Ravina di Trento, garantirebbe al Demanio introiti economici importanti e, nel contempo, di investire e canalizzare le risorse anche a favore di ulteriori investimenti di pubblico interesse.
    Come è noto il Trentino-Alto Adige è tra le Regioni più care d’Italia, nella quale risulta molto difficoltoso trovare soluzioni abitative idonee ed alla portata degli stipendi, considerati i prezzi delle case e degli affitti, ormai, alle stelle.
  6. Per quanto sopra esposto, si prega codesti Enti di intraprendere, con cortese urgenza, ogni utile iniziativa per porre fine all’attuazione di ulteriori provvedimenti di intimazione nei confronti del personale delle FF.OO. che si accingono a transitare in quiescenza, residente nel complesso demaniale “ex Casa Rossa” in via Roma a Bolzano, ed a Trento, in Via Filari Longhi, a partire dalla revoca di eventuali provvedimenti in fase di esecuzione.
  7. La scrivente Organizzazione Sindacale attende, pertanto, con fiducia, un intervento congiunto e coordinato, tempestivo e risolutivo, nella direzione auspicata, nonché la messa in vendita degli immobili con diritto di prelazione a favore di tutto il personale appartenente alle Forze dell’ordine residente nei complessi demaniali di via Roma a Bolzano e di via Filari Longhi a Ravina di Trento, che attualmente occupano gli
    immobili. Diversamente, rimane in attesa di conoscere dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Trentino Alto Adige e/o da qualsiasi altro Ente a cui è demandata la gestione degli immobili di che trattasi, entro 30 giorni dalla presente – anche ai sensi della Legge 241/90 – quali siano i motivi ostativi che ne impediscano la vendita, nonché la normativa in forza alla quale continuano ad essere eseguiti gli sfratti agli aventi titolo che occupano gli immobili, essendo gli stessi classificati quali alloggi di edilizia residenziale pubblica e non alloggi di servizio. Trascorso inutilmente e infruttuosamente tale termine, senza ricevere alcuna risposta al riguardo, la scrivente Organizzazione Sindacale procederà, senza alcun ulteriore preavviso, ad assumere ulteriori iniziative, ritenute più idonee, a tutela del personale del Corpo assegnatario degli immobili.

Il SIAF rimarca l’importanza del potenziamento delle “politiche alloggiative” su tutto il territorio nazionale e agirà in tal senso con determinazione e spirito collaborativo.

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Tags: Guardia di FinanzaSIAFsiafinanzieriSindacatoSindacato Guardia di Finanzatutela del personale

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