CRITICITA’ TRASFERIMENTI
Nell’ambito delle azioni a tutela del personale e del benessere individuale/familiare, è intenzione della scrivente Organizzazione Sindacale sollevare alcuni dubbi, fornendo considerazioni e possibili correttivi in ordine alle procedure in argomento. Innanzitutto, apprezziamo il significativo sforzo compiuto dall’Amministrazione negli ultimi periodi, operata, tra l’altro, attraverso l’affinamento delle procedure, l’ampliamento delle possibilità in previsione e degli istituti disponibili, testimonianza di una maggiore apertura e sensibilità nei confronti del personale. Tuttavia, ci permettiamo di rilevare, in via del tutto collaborativa, il persistere di alcuni aspetti problematici, allo scopo di suscitare ogni riflessione utile finalizzata a proseguire, ove possibile e sostenibile, nella meritoria opera già messa in campo, consapevoli dell’estrema delicatezza e complessità della tematica.
- Il meccanismo dello “scorrimento delle graduatorie” a beneficio del personale avente titolo a richiedere e ottenere mobilità. In estrema sintesi, con ogni riserva, il quadro attuale appare essere il seguente: a. entro il 30 aprile 2025, sarà emanato il provvedimento finale; b. la decorrenza dei trasferimenti è fissata al 1° luglio 2025; c. dal 21 al 27 maggio 2025 presentazione e assunzione in carico al protocollo del reparto di appartenenza di eventuali domande di revoca o di proroga; d. la proroga della decorrenza sarà concessa per una sola volta e potrà essere richiesta esclusivamente al 1° settembre 2025 o, in subordine, al 1° gennaio 2026; e. il personale neo-trasferito a cui sia stata concessa la proroga della decorrenza del movimento potrà richiedere, entro il 1° settembre 2025 o 1° gennaio 2026 (a seconda della data fissata), esclusivamente la revoca del provvedimento di impiego; f. il Comando Generale attuerà, entro il 30 settembre 2025, lo scorrimento delle graduatorie, disponendo con determinazione il trasferimento, in sostituzione dei militari che abbiano chiesto la revoca, dei «primi sotto riga», vale a dire di quanti si siano collocati, nelle rispettive graduatorie, in posizione immediatamente successiva all’ultima unità trasferita. La decorrenza dei trasferimenti disposti a seguito dello scorrimento delle graduatorie è fissata al 1° gennaio 2026. Parrebbe conseguire che, qualora il personale vincitore della procedura già con provvedimento del 30 aprile richiedesse la proroga della decorrenza al 1 gennaio 2026 e, in questo lasso di tempo, per svariati motivi, formulasse istanza di revoca del provvedimento dopo il 30 settembre (termine entro il quale viene effettuato lo scorrimento delle graduatorie), ciò comporterà l’esclusione dei Colleghi che aspiravano alla movimentazione, giacché, nella finestra dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025, attualmente, non sono previste ulteriori procedure di scorrimento. A questo proposito, la “scopertura” di tale arco temporale potrebbe portare concreti rischi di distonie e contrasti con i legittimi interessi di chi avrebbe potuto contare su posti resisi successivamente liberi, senza contare il fatto che, eventualmente, tali figure avrebbero potuto contribuire a sanare potenziali deficit di reparto. Alla luce di ciò, in via riflessiva, chiediamo di attivare ogni iniziativa volta a valutare, in tempo utile, la previsione di rendere possibile un ulteriore scorrimento di graduatoria (o comunque un meccanismo che tenga conto di tali dinamiche), innestato sui dati acquisiti nel periodo ottobre-dicembre c.a., avendo riguardo alle eventuali richieste di revoca intercorse nel medesimo periodo, avanzate da Colleghi che avessero inizialmente richiesto la proroga della decorrenza di mobilità al 1° gennaio 2026.
- Posizioni del personale I.S.A.F. appartenente al contingente ordinario, privo di Spe.Qu.Ab., che concorre nella graduatoria insieme al personale ordinario in possesso di tale requisito. Tale disposizione comporta il richiamo a una particolare attenzione nel discrimine dei punteggi relativi alle varie specializzazioni, qualifiche e abilitazioni acquisite e possedute. Un esempio pratico varrà a evidenziare una (fra le altre) perniciosa circostanza: un operatore specializzato in telecomunicazioni e sicurezza delle informazioni può ottenere, per un Comando provinciale, un punteggio considerevole, persino superiore a Colleghi con maggiore anzianità di servizio e con distanza chilometrica maggiore. Questo avviene perché tali militari, già in servizio presso il Regionali d’origine, hanno beneficiato negli anni di punteggi aggiuntivi derivanti dalle Spe.Qu.Ab., consolidando un vantaggio che li rende di fatto “irraggiungibili” rispetto ai Colleghi privi di tale caratteristica professionale. Questa situazione potrebbe ingenerare uno squilibrio che meriterebbe, corrispondentemente, riflessioni dedicate. Per favorire maggiore equità e trasparenza, riterremmo opportuno, sempre in via riflessiva e proattiva, di prendere in considerazione l’ipotesi di prevedere distinte procedure, a seconda delle diverse posizioni e professionalità possedute. Per di più, anche il riutilizzo di procedure distinte tra nazionale e regionale con medesime graduatorie separate, rispettando i principi di trasparenza e meritocrazia, potrebbe snellire e facilitare la specifica di canali esclusivi per i possessori di Spe.Qu.Ab..
- Pubblicazione vacanze.
Ci preme sottolineare inoltre, che la pubblicazione delle vacanze nei Reparti richiedibili sarebbe un segnale concreto di vicinanza al personale, offrendo maggiore chiarezza e possibilità di mobilità (in termini di aspirazione legittima), in particolare per i pendolari che
affrontano costi elevati e sacrifici (ma anche rischi) legati alla lontananza dalla famiglia. - Imposizione al militare interessato dell’onere di rendere un’autodichiarazione circa l’eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità d’impiego presso determinate province o sedi.
La menzionata dichiarazione potrebbe apparire non solo anacronistica, ma anche, in potenza, concettualmente discutibile. Pur essendo doveroso ed obbligatorio che il militare comunichi tempestivamente ogni variazione riguardante la propria situazione personale,
risulterebbe irragionevole che debba assumersi una responsabilità, addirittura di natura penale, relativamente alla veridicità di informazioni concernenti l’attività lavorativa di familiari e congiunti, su cui potrebbe non avere piena o aggiornata conoscenza. Pretendere, in tali casi, una responsabilità (personale) in capo al militare potrebbe apparire sproporzionata e stridente con i principi di equità e ragionevolezza.
Infine, si ritiene doveroso sottolineare che l’esistenza di un legame di parentela che, in astratto, potrebbe configurare una situazione di potenziale incompatibilità, non implica, automaticamente, l’impossibilità di impiegare il militare in altre tipologie di servizi presso
la medesima sede. Il principio del benessere del personale, spesso richiamato come prioritario, dovrebbe concretizzarsi anche nel favorire il ricongiungimento familiare, soprattutto dopo lunghi anni di servizio prestati in sedi disagiate o distanti. Negare tale opportunità e costringere il militare a continuare una condizione di pendolarismo forzato, con inevitabili ripercussioni fisiche e psicologiche, rappresenta una misura eccessivamente penalizzante.
La scrivente Organizzazione Sindacale è certa che, nei limiti del possibile, saranno favorite tutte le riflessioni utili a migliorare le procedure in argomento, nel solco della strada meritoriamente intrapresa.