La scrivente Organizzazione Sindacale, rappresentativa a livello nazionale per il Corpo della Guardia di Finanza, ha responsabilmente interesse a sottolineare quanto segue. In ordine a quanto enunciato in oggetto, è doveroso rinviare – per quanto applicabili – alle disposizioni del d.P.R. 90/2010, art. 250, così come modificato e integrato dal d.P.R. 4 settembre 2024, n. 140, al quale, per brevità, si rimanda. Specificamente, per la Guardia di Finanza, corre l’obbligo di richiamare i seguenti provvedimenti normativi e linee guida, tuttora vigenti:
a. Decreto Ministero delle Finanze 13 agosto 1998, n. 325 “Regolamento recante norme per l’applicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro”, in particolare, art. 2, lett. a) e b);
b. Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 febbraio 2002 recante “Attuazione dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di vigilanza sull’applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute sui luoghi di lavoro”;
c. Determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 370 del 2 gennaio 2013;
d. Direttiva recante “Testo organizzativo dell’attività di prevenzione e protezione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” – Direzione di Sanità (atto di approvazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 21148 in data 26 gennaio 2015;
e. Direttiva recante “Attività di vigilanza in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in uso al Corpo” – Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo (atto di approvazione dell’aggiornamento del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 104901/576 in data 1 aprile 2016).
In tale complesso e delicato scenario normativo si inserisce, quale opera innovativa ma di comprensibile vacillante prospettiva, la recente circolare 54181/576/NC datata 19 febbraio 2025 del Comando Generale – IV Reparto, Ufficio Infrastrutture – Sezione Sicurezza sul Lavoro, attraverso la quale si è tentato di offrire primissime direttive in merito agli ultimi aggiornamenti (novità assolute), alla luce di un quadro tuttora in evoluzione e continuo adattamento (per cui, con ogni probabilità, intaccata da “parzialità indotte”).
Nel merito, è appena il caso di evidenziare la centralità della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S. e R.L.S. Territoriale, ex artt. 47 e 48 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.), in quanto, non solo cruciale per il sistema di sicurezza a tutela dei Colleghi, ma, per ciò che direttamente ci occupa, anche perché strettamente legata alle prerogative securitarie/giuslavoriste attribuite per legge alle associazioni sindacali tout court, vieppiù se rappresentative a livello nazionale.
Tale figura riveste un ruolo essenziale nella tutela del personale, garantendo un presidio di sicurezza e controllo partecipato, conformi ai principi normativi, costituzionali e democratici che regolano il sistema sindacale e lavorativo in genere. Segnatamente, l’impostazione metodologica che emerge dalla richiesta formulata in riferimento alla citata circolare n. 54181/576/NC – che, tuttavia, ci duole rilevare, non tiene in conto la specifica
normativa dedicata alla G. di F. di cui alle superiori lettere a), b), c), d), ed e) – appare non pienamente coerente con i principi fondamentali dell’ordinamento sindacale, basato sul riconoscimento dell’autonomia, dell’indipendenza e della libera espressione delle singole associazioni sindacali, che non possono essere vincolate da obblighi di uniformazione forzata o da percorsi che presuppongano un’unitarietà decisionale non sempre concretamente realizzabile. L’autonomia decisionale di ciascuna Organizzazione Sindacale rappresenta, infatti, un principio imprescindibile, costitutivo della legittimità delle prerogative e del pluralismo sindacale, tutelato a livello costituzionale e regolamentare.
Inoltre, si evidenzia come risulti oggettivamente proibitivo riuscire a individuare, con rapidità e completezza, una rosa di nominativi adeguatamente rappresentativa per ciascun reparto o articolazione territoriale, condivisa da tutte le sigle rappresentative. Tale richiesta, nella sua formulazione attuale, rischia di tradursi in un ostacolo operativo rilevante, esponendo ogni singola associazione sindacale non solo a difficoltà logistiche e procedurali, ma anche al rischio di esclusione, di fatto, dai processi decisionali, nonché di svilimento delle proprie ed autonome prerogative sindacali. In tale contesto, peraltro, non si può escludere che simili meccanismi, farraginosi e non rispettosi delle prerogative sindacali delle singole sigle, possano essere percepiti dl personale – anche solo potenzialmente – come strumenti idonei a mettere in difficoltà le stesse associazioni sindacali, limitandone l’effettiva partecipazione oppure aggirandone il ruolo, con l’effetto di determinare decisioni unilaterali da parte dell’Amministrazione, prive del necessario confronto sindacale. Questo approccio si porrebbe in evidente contrasto con lo spirito che deve invece ispirare ogni processo di costruzione, definizione ed evoluzione delle cosiddette relazioni sindacali, che vanno fisiologicamente anche oltre i dettati normativi.
Considerata la delicatezza, le sfaccettature e la complessità della materia, nonché la normativa tuttora vigente per il Corpo della Guardia di Finanza, appare quantomeno discutibile qualsiasi “sbrigativa” operazione di semplificazione/sussunzione che, in concreto, comporta in sé il rischio di compromettere tratti distintivi e identitari dell’Istituzione e del lavoro che svolge il proprio personale.
Pertanto, nella consapevolezza che la normativa di settore sia in costante evoluzione, è necessario quantomeno, in attesa di una rivisitazione della normativa, adottare un altro tipo di meccanismo di partecipazione delle Organizzazioni Sindacali alle procedure di individuazione e designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, fondato, per quanto possibile, su parametri chiari e obiettivi, tuttavia, assicurando – sempre e comunque – il rispetto dei principi di autonomia e libera partecipazione delle OO.SS..
Considerata l’importanza cruciale della materia e la necessità di un sistema equo e coerente con i principi normativi vigenti (e costituzionalmente orientati), sebbene il quadro giuridico attuale risenta fisiologicamente delle novità settoriali (le APCSM), la scrivente Organizzazione Sindacale quale sigla rappresentativa della Guardia di Finanza – resta al tempo stesso determinata a richiedere, nei termini di legge, un riscontro concreto sulle criticità evidenziate, che tuteli la propria autonomia e le legittime prerogative di cui è destinataria nelle procedure di designazione dei RR.LL.S.
Per quanto sopra enucleato, si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro entro trenta giorni dalla presente, dando fin d’ora la piena disponibilità ad un incontro dedicato per ricercare soluzioni attuabili, nel contempo si sente il dovere morale di evidenziare che
trascorsi i citati termini senza che vi sia un cenno di riscontro circa le criticità sollevate, la scrivente O.S. interesserà il Ministro dell’Economia e delle Finanze, quale Autorità politica di riferimento.