Il SIAF – Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri, con la presente, intende sottoporre all’attenzione una questione di rilevante importanza, relativa al riconoscimento del diritto al vitto e, di conseguenza, ai buoni pasto sostitutivi per il personale della Guardia di Finanza, in conformità alla
normativa vigente e alla recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche.
In data 12 maggio 2025, il TAR Marche, con chiarissima pronuncia sulla vicenda di cui trattasi, sentenza n. 00344/2025, ha ribadito che le direttive interne non possono limitare un diritto espressamente previsto dalla normativa primaria, stabilendo l’illegittimità di restrizioni che, di fatto,
negano il riconoscimento del buono pasto al personale in servizio impossibilitato ad usufruire della mensa o degli esercizi convenzionati.
La normativa di riferimento (art. 546 C.O.M., art. 61 D.P.R. n. 254/1999, artt, 1 e 3, L. n. 203/1989) garantisce al personale militare il diritto al trattamento alimentare gratuito, senza prevedere condizioni aggiuntive come la necessità di un prolungamento del turno oltre un’ora rispetto agli orari standard. La sentenza citata ha confermato tale principio, evidenziando che eventuali disposizioni interne contrastanti con le norme primarie risultano illegittime e vanno disapplicate.
Alla luce di tale pronuncia, il SIAF ritiene che la portata estensiva della stessa debba trovare applicazione anche al personale della Guardia di Finanza, il quale, in molteplici contesti operativi, si trova nelle medesime condizioni dei Carabinieri, ovvero impossibilitato, per motivi di servizio, a fruire del pasto nelle modalità ordinarie. Se l’Amministrazione avesse adottato regolamenti interni che impongono condizioni restrittive analoghe a quelle dichiarate illegittime dal TAR Marche, pertanto, si ritiene necessaria e urgente una revisione delle disposizioni in vigore.
Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente Organizzazione Sindacale richiede formalmente:
- L’adeguamento delle disposizioni interne della Guardia di Finanza, affinché il diritto al buono pasto sostitutivo venga garantito nei casi previsti dalla legge, senza eventuali condizionamenti, indebite limitazioni o attuando abili alchimie che portino allo svolgimento di turni di servizio che, di fatto, non consentano la maturazione al vitto;
- Un confronto con l’Amministrazione volto ad approfondire le modalità di applicazione della portata della sentenza, a prevenire future interpretazioni restrittive della normativa vigente, nonché evitare un inutile contenzioso.
Con l’auspicio, infine, che il controvalore del buono pasto, in occasione della prossima tornata contrattuale, possa essere aggiornato in aumento e ragguagliato all’effettivo costo della vita e indici ISTAT (per cui si auspica ogni intervento possibile in tal senso), si rimane in attesa di un
cortese e sollecito cenno di riscontro, nonché a disposizione per un incontro volto a garantire la corretta e piena applicazione delle disposizioni normative in materia di trattamento alimentare.