Il processo di maturazione della sindacalizzazione militare rappresenta oggi una delle sfide più feconde per la crescita della Guardia di Finanza: la Polizia economico-finanziaria e la Polizia del mare italiana. In questo alveo di rinnovamento culturale, il SIAF intende promuovere una riflessione proattiva prendendo spunto da una recente e significativa pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza n. 3103/2026. Sebbene tale decisione tragga origine da una controversia afferente a un’altra branca della Pubblica Amministrazione, essa è stata unanimemente valutata da giuristi e commentatori come un importante punto di riferimento ermeneutico (un cambio di paradigma), capace di tracciare una direttrice valida per ogni organizzazione complessa che eserciti potere autoritativo sulle persone. Il SIAF non si pone di fronte a questa evoluzione giurisprudenziale come una controparte che ne sfrutta le implicazioni, bensì come un interlocutore istituzionale che intende condividere gli strumenti necessari per governarla con serenità e consapevolezza.
Il cuore del nuovo orientamento giurisprudenziale risiede nel principio secondo cui il superiore gerarchico che eserciti il potere disciplinare o di comando in modo distorto – ovvero piegandolo a finalità estranee a quelle istituzionali, per ragioni personali, ritorsive o di mero arbitrio – non può più fare affidamento sull’automatica copertura risarcitoria dell’Amministrazione di appartenenza (o, comunque, a spese dello Stato). La Cassazione ha precisato che, in tali ipotesi, il nesso tra la condotta e la funzione svolta si spezza, e la responsabilità civile e patrimoniale ricade in prima persona sul soggetto agente, in applicazione del combinato disposto dell’art. 28 della Costituzione e dei principi generali in materia di responsabilità aquiliana. Questo non è un orientamento punitivo nei confronti di chi esercita funzioni di comando: è, al contrario, una bussola che distingue con nettezza l’azione legittima – per definizione inattaccabile dall’abuso, che invece espone il singolo dirigente a conseguenze giuridiche dirette e personali. La consapevolezza di questa distinzione è, in primo luogo, uno strumento di tutela per chi comanda.
Affinché questa riflessione non rimanga sul piano astratto, è necessario richiamare sinteticamente le principali condotte che la giurisprudenza riconduce a responsabilità personale del superiore. Con il termine mobbing si intende una condotta sistematica e reiterata, posta in essere dal superiore o dai colleghi con il concorso del primo, finalizzata all’emarginazione, alla dequalificazione o alla mortificazione del lavoratore, con dolo specifico di nuocergli: la Cassazione richiede la prova della sistematicità e dell’intento persecutorio. Di più recente elaborazione giurisprudenziale è invece lo straining, fattispecie che prescinde dalla sistematicità e dall’intento specifico e che può essere integrata anche da un singolo atto o da una situazione lavorativa stressante e protratta – come un trasferimento punitivo, un’assegnazione a mansioni svilenti o l’isolamento – qualora determini un danno psicofisico documentabile: la Cassazione ha ormai consolidato la risarcibilità di questa condotta ai sensi dell’art. 2087 del codice civile. Vi è infine l’esercizio distorto del potere disciplinare, che si configura nell’avvio di procedimenti strumentali, sproporzionati o pretestuosi, non motivati da esigenze di servizio ma da ragioni personali, con la conseguenza che la responsabilità non è solo disciplinare per il superiore, ma può tradursi in una pretesa risarcitoria diretta da parte del militare ingiustamente sanzionato.
Il SIAF invita ogni quadro dirigente, pertanto, a tenere sempre ben presente che la linea di confine è la seguente: la sanzione disciplinare legittimamente irrogata, proporzionata alla mancanza e motivata da reali esigenze di servizio, non solo è insindacabile nel merito, ma è doverosa e protegge il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Il problema sorge esclusivamente quando quella sanzione diventa lo strumento di una volontà punitiva personale, estranea all’interesse dell’Istituzione.
L’ordinamento militare, e in particolare il Codice dell’Ordinamento Militare di cui al D.Lgs. 66/2010 e il Testo Unico delle disposizioni regolamentari di cui al D.P.R. 90/2010 (per quanto applicabili al Corpo), già delinea con chiarezza i contorni di un esercizio del comando improntato al rispetto della dignità della persona. La novità portata dall’evoluzione giurisprudenziale – di cui la sentenza 3103/2026 è espressione – non risiede nella modifica delle regole, ma nell’effettività delle conseguenze per chi le viola. In questa prospettiva, la tutela del benessere del personale non è una concessione alla sensibilità del momento, ma il fulcro di un sistema sano ed efficiente. Il militare non è un elemento isolato: è il cuore pulsante dell’Amministrazione, e garantirne la stabilità professionale e psicologica significa investire direttamente sulla forza operativa e sul prestigio del Corpo. Un reparto sereno, guidato con equilibrio, produce risultati; un reparto sottoposto a pressioni illegittime produce contenziosi, assenze per patologie stress-correlate e, nei casi più gravi, azioni risarcitorie che interessano il dirigente personalmente. È dunque nell’interesse di tutti dell’Istituzione, del personale e di chi esercita il comando – che la cultura della responsabilità individuale cessi di essere percepita come un rischio e diventi, al contrario, il fondamento naturale di ogni relazione gerarchica sana.
Siamo certi che la chiarezza delle regole sia il presupposto indispensabile per la serenità di chi esercita il potere e di chi è chiamato a osservarlo, e che un dialogo costruttivo tra organizzazioni sindacali e comando non indebolisca l’Istituzione, ma la rafforzi e la consolidi. Perché un superiore che comanda nel rispetto della legge e della dignità dei collaboratori, nonché di coloro che sindacalmente cercano di migliorare ambienti e condizioni di lavoro, non ha nulla da temere: né dai propri dipendenti, né dal sindacato, né tanto meno dai giudici.











